mercoledì 3 novembre 2010

STRUTTURAZIONE DEI CENTRI SOCIALI

STRUTTURAZIONE DEI CENTRI SOCIALI


I primi Centri Sociali sono sorti negli anni '70, molto voluti dalle varie Amministrazioni Comunali con l'allora intento di dare impulso ad attività rivolte agli anziani, ma hanno voluto, nel corso degli anni, allargare questo iniziale impegno e indirizzarsi sempre più verso tutta la cittadinanza, indipendentemente dall’età anagrafica, per promuovere momenti di:
- unione
- solidarietà
- rapporto tra le generazioni
- integrazione tra le varie culture
- tutela dei diritti civili e della qualità della vita
Queste strutture, la cui gestione si basa sostanzialmente sul volontariato, non costituiscono quindi solamente luoghi di unione, d’incontro e di promozione per attività sociali, culturali e ricreative rivolte a tutta la cittadinanza, spaziando quindi dai ragazzi agli anziani, dalle istituzioni scolastiche a momenti d’intercultura rivolta ai nuovi cittadini, ma partecipano attivamente alla vita dei quartieri e alle manifestazioni culturali e di spettacolo organizzate sul loro territorio.
Fino all’entrata in vigore della legge n.383 del 7.12.2000 i Centri Sociali Comunali non godevano di nessuna agevolazione fiscale pertanto erano tenuti se gestivano la somministrazione di bevande e alimenti alla tenuta di tutta la documentazione amministrativa e fiscale (licenza comunale per
la somministrazione di alimenti e bevande, iscrizione alla Camera di Commercio, Autorizzazioni amministrative,tenuta dei registri ai fini dell’i.v.a. e delle Imposte Dirette) dovevano presentare le dichiarazioni i.v.a. e le dichiarazioni ai fini delle II.DD. con relativo versamento delle tasse.
Con l’entrata in vigore della suddetta legge ai Centri erano riconosciute agevolazioni fiscali ed esonerati dalla tenuta ordinaria della contabilità, purché fossero associati a un Ente riconosciuto in campo nazionale tipo ANCE e SCAO.
Quando sopra con il passare degli anni si sono verificati molti abusi ai fini dell’esenzione fiscale.
Con la legge 28.01.09 n2 il legislatore ha voluto mettere ordine alla normativa, pertanto non è più sufficiente esse associato in campo nazionale per avere agevolazioni fiscali, ma i Centri stessi si devono costituire quali Associazioni di Promozione Sociale con tanto di atto costitutivo e statuto.
Questo Centro in data 20.11.09 si è costituito come Associazione di Promozione Sociale con proprio Statuto, regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Viterbo al n.7234 serie 3.
E’ chiaro che le agevolazioni di cui sopra non possono essere estese a tutti ma solo, al fine di non creare disparità con altri esercizi pubblici, a coloro che si muniscono di tessera sociale.Per questo gli associati di norma residenti nel territorio comunale, devono condividere le finalità dell’organizzazione, mossi da spirito do solidarietà e accettare lo Statuto e se previsto il regolamento.

IL COMITATO

1 commento:

Anonimo ha detto...

Molto interessante.